Una firma scansionata è valida in Italia?

Come firma elettronica semplice, può valere; come firma digitale o avanzata, no. In Italia un'immagine della tua firma incollata in un documento non soddisfa i requisiti né della firma qualificata né di quella avanzata: il giudice ne valuta liberamente il valore, la controparte può disconoscerla e non serve per gli atti che richiedono la forma scritta. Ti spieghiamo cosa dicono il CAD e la Cassazione, e l'alternativa che lascia davvero una prova.

Team di MultiDocs3 min di letturaAggiornato il 5 novembre 2026Con fonti ufficiali

In 30 secondi

  • Una firma scansionata è, al massimo, firma elettronica semplice o copia per immagine: né digitale né avanzata.
  • Il giudice ne valuta liberamente il valore (CAD art. 20 c. 1-bis) e la controparte può disconoscere la copia (art. 2719 c.c.).
  • Non serve per gli atti con forma scritta (art. 1350 c.c., patto di prova, termine, non concorrenza) né dove è richiesta la firma digitale.

Cosa dice la legge

Il CAD (art. 20 c. 1-bis) riserva la forma scritta e l'efficacia dell'art. 2702 c.c. ai documenti con firma digitale, qualificata o avanzata; «in tutti gli altri casi» l'idoneità e il valore probatorio «sono liberamente valutabili in giudizio». Una firma scansionata è, nel migliore dei casi, una firma elettronica semplice: un simbolo unito al documento. E l'art. 21 c. 2-bis richiede la firma qualificata o digitale, a pena di nullità, per gli atti dell'art. 1350 c.c., e almeno l'avanzata per gli altri con forma scritta ad substantiam.

«In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.»

Codice dell'Amministrazione Digitale, art. 20, comma 1-bis · Vedi nella fonte ufficiale

Dati ufficiali

Art. 20 c. 1-bis

del CAD: senza firma avanzata, qualificata o digitale, il valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio.

Fonte: Normattiva
Art. 2719

c.c.: la copia si ha per riconosciuta se non viene espressamente disconosciuta.

Fonte: Normattiva

Cosa ha detto la Cassazione

  • La firma elettronica semplice può soddisfare la forma scritta, «salvo i casi dell'art. 1350 c.c.» in cui è richiesta a pena di nullità (Cass. civ. ord. 9413/2021, su un clic nell'home banking). Una firma scansionata rientra in questa categoria, con il valore rimesso alla valutazione del giudice.
  • Un PDF con firma autografa scansionata inviato via PEC non è un documento «firmato digitalmente» (Cass. pen. 6183/2023): dove la legge richiede la firma digitale, la scansione non serve.
  • Un documento scansionato è una copia: secondo l'art. 2719 c.c. e la giurisprudenza costante, la copia si ha per riconosciuta se non viene espressamente disconosciuta nella prima difesa, ma basta il disconoscimento perché si debba provare l'originale.

Quando basta e quando no

  • Basta: documenti interni, lettere, richieste e comunicazioni con chi sa già che sei tu.
  • Non basta: atti dell'art. 1350 c.c. (immobili), patto di prova, apposizione del termine al contratto a tempo determinato, patto di non concorrenza, e tutto ciò che va alla Pubblica amministrazione o dal notaio.
  • Meglio di no: contratti con soldi in mezzo o con sconosciuti: se la controparte la disconosce, non hai come provare chi l'ha incollata né quando.

L'alternativa, altrettanto facile

  1. Apri Firma gratis e carica il PDF o una foto del foglio.
  2. Firma con il dito, oppure segna dove firma l'altra persona e inviale il link via email o WhatsApp.
  3. Il PDF esce con la ricevuta di firma: data, ora, impronta SHA-256, sigillo elettronico e, se ha firmato qualcun altro, la sua email o il suo cellulare, il suo IP e l'ora. Resta una firma semplice, ma con le «caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità» che il CAD chiede al giudice di valutare.

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Domande frequenti

Una firma scansionata è una firma digitale?

No. La firma digitale richiede un certificato qualificato e un dispositivo sicuro. Un'immagine incollata è, al massimo, una firma elettronica semplice.

Un contratto con firma scansionata è valido?

Se non richiede la forma scritta, sì, ma la sua prova è debole: il giudice la valuta liberamente e la controparte può disconoscerla.

Serve per un preventivo o un consenso?

Può servire, ma una firma con ricevuta di firma è altrettanto facile e lascia la prova di chi ha firmato e quando.

E per il patto di prova o un contratto a tempo determinato?

No: quelle clausole richiedono la forma scritta, che in un documento informatico vuole almeno la firma avanzata (CAD art. 21 c. 2-bis).

Cosa succede se invio via PEC un documento con firma scansionata?

Dove la legge richiede la firma digitale, non vale (Cass. pen. 6183/2023). Per le comunicazioni ordinarie, la PEC prova l'invio, non chi ha firmato.

Fonti ufficiali

Abbiamo consultato ogni fonte il 5 novembre 2026. Se vedi un dato non aggiornato, scrivici a info@multidocs.es.